Art. 25 — Pubblico registro cinematografico
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I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalita' pubblicitarie, nonche' i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, e' affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
35Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto.";
Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008
