Art. 31 — Apertura di sale cinematografiche
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Testo in vigore dal 18 gennaio 1994 al 29 gennaio 1998
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5 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 18 gennaio 1994. 545 parole tolte.
tolto: La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dello incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attivita' verificatisi in ciascun Comune o frazione o localita', nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio. Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacita' ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei Comuni, nelle frazioni e nelle localita' che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonche' nei capoluoghi di Provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettivita' superiore ai 500 posti. Puo' inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo. La deroga di cui ai comma precedente e' ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per Comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per Comuni che abbiano una popolazione tra i 100 mila e un milione di abitanti, ad una sala per Comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di Provincia. Potra' inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti. L'autorizzazione per l' esercizio commerciale di cinema ambulanti e' rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche. I profughi gia' proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottonere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attivita' cinematografica, in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi gia rientrati in patria. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai primo e secondo comma e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, e' disposta con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art31 · fonte del testo