Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 37 — Divieto di cessione degli abbuoni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Societa' italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
