Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 37 — Divieto di cessione degli abbuoni

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Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Societa' italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art37 · fonte su Normattiva