• 1)Il trattamento previsto dagli articoli 6 e 7 e' subordinato all'accertamento dell'effettiva destinazione al Centro dei prodotti e materiali importati o acquistali in Italia. Tali prodotti e materiali non potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio della Repubblica italiana senza il preventivo consenso delle Autorita' italiane e il pagamento delle somme corrispondenti alle esenzioni, rimborsi ed abbuoni di diritti usufruiti.
  • 2)Quando questi diritti ed abbuoni sono stabiliti sul valore dei prodotti e materiali, ossi saranno calcolati sul valore al momento della cessione, fatta eccezione per le autovetture per le quali si applicheranno le norme vigenti per le missioni diplomatiche accreditate in Italia. Tuttavia, per i prodotti inutilizzabili e per quelli usati per i quali la cessione intervenga dopo trascorsi cinque anni, dalla data della, loro importazione o dall'acquisto in Italia, puo' essere accordato l'esonero dal pagamento delle somme anzidette, alle condizioni da stabilire dalle Autorita' italiane.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art9 · fonte su Normattiva