Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 38 — Doppio programma
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Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla meta'.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
