Promozione e protezione degli investimenti 1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. 2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art5 · fonte su Normattiva