Art. 5 (Trattato)
Promozione e protezione degli investimenti 1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. 2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
