Art. 40 — Registro di programmazione, biglietti e distinto d'incasso
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Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalita'. Nei casi di inosservanza di detto obbligo e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51. I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Societa' italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (bordero), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Societa' italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono gia' a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualita', i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario. Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50. Il prezzo da corrispondere alla Societa' italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche e' determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze. Chiunque contraffa' o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi e' punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila. Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sui territorio della Repubblica, dovra' indicare, con adeguata evidenza, l'inno della prima edizione italiana del film. Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potra' essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria. In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporra' la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 9 gennaio 2001
