Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 42 — Ente autonomo di gestione per il cinema

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 5 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la, somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330. I piani di utilizzazione di tale somma, saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2. Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nello articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, nonche' gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le societa' medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art42 · fonte su Normattiva