Art. 43 — Cinetica nazionale
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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografica e saranno emanate le norme per la cinetica nazionale. Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cinetica nazionale. Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualita' di cui all'articolo 9 della presente legge, il produttore dovra' consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualita', quali film della C.E.E., ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge. La Cineteca nazionale puo' avvalersi delle copie di cui al secondo comma o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalita' commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica, o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna. Della stessa facolta' puo' avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita' commerciali. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse. Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
35Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."
Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008
