Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

  • a)i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
  • b)i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • c)i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  • d)i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  • e)i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
  • f)le rivoltelle a rotazione;
  • g)le pistole a funzionamento semiautomatico;
  • h)le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo. 17 Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ((...)) armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 17 Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile.((Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

17

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione".

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 347/2003

    Questione infondata
    28 novembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui definisce come armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia superiore a 7,5 'joulè senza indicare i parametri di umidità, temperatura e massa dei proiettili cui riferire il predetto valore di energia cinetica. Il principio di determinatezza dell'illecito penale, infatti – che il giudice 'a quò, pur senza evocare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure – non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto, la verifica della cui rispondenza al modello legale tipico spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione. – Sulla competenza del giudice di accertare, caso per caso ed autonomamente, la concreta attitudine offensiva dell'arma, fin quando la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi non si fosse pronunciata, e sulla non incompatibilità con i principi di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e riserva di legge in materia penale del potere, attribuito a detta commissione, nell'originaria configurazione (priva di puntuali delimitazioni normative), citate le sentenze n. 132/1986 e n. 108/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/1987

    Questione inammissibile
    13 maggio 1987

    La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, comma terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui equipara ai fini penali le armi ad aria compressa a quelle da fuoco - e` manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando ogni cenno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 306/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - dell'art. 2, terzo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui ai fini penali, equipara alle armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa e gli strumenti lanciarazzi - sollevate con ordinanze che omettono di motivarne, o comunque ne motivano solo per relationem, la rilevanza nei rispettivi giudizi a quibus.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art2 · fonte su Normattiva