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Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni. Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso. Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

  • a)il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
  • b)il direttore generale dello spettacolo;
  • c)un esperto in rappresentanza del critici cinematografici;
  • d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
  • e)un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
  • f)un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
  • g)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico
  • h)un attore cinematografico;
  • i)un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44. Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, si indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione e' presieduta da un Sottosegretario di Stato a cio' delegato. Per ogni membro di cui alle lettere e), d), e), f), g), h), i) e' nominato un supplente. I membri di cui alle lettere e), d), e), f), g), h), i) durano in carica per l'esame dei film presentati per i ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art47 · fonte su Normattiva