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Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, ((adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente)), gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni. Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso. Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

  • a)il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
  • b)il direttore generale dello spettacolo;
  • c)un esperto in rappresentanza del critici cinematografici;
  • d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
  • e)un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
  • f)un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
  • g)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico
  • h)un attore cinematografico;
  • i)un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44. Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, si indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione e' presieduta da un Sottosegretario di Stato a cio' delegato. ((Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario e' nominato un supplente. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo. Le riunioni sono valide se presente maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 giugno 1975, n. 287

6

La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 29 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art47 · fonte su Normattiva