Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 49 — Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi
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La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11 e' composta di:
- a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- b)tre critici cinematografici designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;
- c)un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario. Per essere nominati componenti della Commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
