Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 49 — Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi

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La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11 e' composta di:

  • a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
  • b)tre critici cinematografici designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;
  • c)un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario. Per essere nominati componenti della Commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art49 · fonte su Normattiva