Art. 49 — Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi
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La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11 e' composta di:
- a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo; ((b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818)).
- c)un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la Commissione centrale per la cinematografia. ((Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalita' sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo. Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente. I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta)). 6 Per essere nominati componenti della Commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1975, n. 287
6La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 29 gennaio 1998
