Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 51 — Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria
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La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma del l'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' composta di:
- a)un consigliere di Stato, presidente;
- b)un rappresentante dei produttori di film;
- c)un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d)tre rappresentanti dei lavoratori del cinema
- e)tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- f)un rappresentante degli autori cinematografici La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), e), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e della spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalita', e' nominato un membro supplente. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
