Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 51 — Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975. Leggi il testo vigente →

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma del l'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' composta di:

  • a)un consigliere di Stato, presidente;
  • b)un rappresentante dei produttori di film;
  • c)un rappresentante dei noleggiatori di film;
  • d)tre rappresentanti dei lavoratori del cinema
  • e)tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
  • f)un rappresentante degli autori cinematografici La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), e), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e della spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalita', e' nominato un membro supplente. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art51 · fonte su Normattiva