Art. 51 — Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria
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La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma del l'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' composta di:
- a)un consigliere di Stato, presidente;
- b)un rappresentante dei produttori di film;
- c)un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d)tre rappresentanti dei lavoratori del cinema
- e)tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- f)un rappresentante degli autori cinematografici La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), e), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e della spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.((Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti)). 6 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti)). 6 I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalita', e' nominato un membro supplente. ((Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1975, n. 287
6La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 15 novembre 1994
