Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 52 — Commissione apertura sale cinematografiche
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Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta di:
- a)il direttore generale dello spettacolo, presidente;
- b)un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- c)tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
- d)un rappresentante dei produttori di film;
- e)un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f)due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- g)un rappresentante degli autori cinematografici
- h)sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia. I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione e' presieduta dal funzionario di cui alla lettera b). La Commissione e' nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
