Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 52 — Commissione apertura sale cinematografiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1998 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

(( L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta:

  • a)il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
  • b)due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
  • c)un rappresentante dei noleggiatori di film;
  • d)un rappresentante dei produttori di film. 2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 giugno 1975, n. 287

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La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1998 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art52 · fonte su Normattiva