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I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data. Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
35Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."
Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008
