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I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art58 · fonte su Normattiva