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I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualita', la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1 gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
