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Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1905 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art60 · fonte su Normattiva