Il dipendente postelegrafonico che, mediante concorso interno o pubblico, transita a categoria superiore, consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui alla lettera c) del successivo articolo 39, in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta di importo superiore anche a quello inerente all'ottava classe di stipendio, della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento gia' in godimento.

Testo vigente dal 7 aprile 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art18 · fonte su Normattiva