Per il dipendente che, successivamente al 30 aprile 1978 e prima della entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede, con l'osservanza dei criteri specificati nell'articolo 39, alla rideterminazione del trattamento economico, per stipendio ed eventuale assegno personale da attribuirgli a far tempo dalla data di conseguimento del miglioramento, nella stessa categoria di inquadramento. Nel caso in cui, nel periodo anzidetto, il dipendente abbia conseguito il passaggio ad una carriera superiore o la promozione ad una qualifica che, se conseguiti al 30 aprile 1978, avrebbero determinato l'inquadramento in categoria superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento e alla determinazione del nuovo trattamento economico, osservando i criteri stabiliti negli articoli 29 e 39 e, in quanto occorra, il combinato disposto degli articoli 17 e 41. Il disposto di cui ai precedenti commi si applica anche nei confronti di coloro che conseguano il miglioramento in base a concorsi gia' indetti al 14 ottobre 1978 o che saranno banditi anche successivamente, ma per i posti disponibili al 1 gennaio 1978.

Testo vigente dal 7 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art42 · fonte su Normattiva