Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

  • a)limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  • b)limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  • c)un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio". Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi". La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.

Testo vigente dal 3 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;413~art1 · fonte su Normattiva