Al personale contemplato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e quelle del cessato ordinamento delle carriere che non siano incompatibili con le disposizioni della medesima presente legge. In quanto occorrano, le norme di raccordo fra il cessato ordinamento ed il nuovo sono stabilite con le modalita' di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.

Testo vigente dal 7 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art28 · fonte su Normattiva