Il personale, promosso alla soppressa qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di cinque anni di anzianita' in tale qualifica, l'inquadramento nella categoria VIII, previo giudizio favorevole della competente commissione centrale del personale, sino alla concorrenza dei posti disponibili al 1 gennaio 1979 e, limitatamente al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ove occorra, anche in soprannumero. I corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nella categoria VII, raggruppamento a). Il personale che ottenga l'inquadramento ai sensi del precedente comma conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII. La riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale della categoria VII, raggruppamento b), relativo ai profili professionali dell'esercizio e degli uffici, prevista, ai fini dell'accesso alla categoria VIII, dall'articolo 7, trova applicazione dopo il primo inquadramento effettuato ai sensi del primo comma del presente articolo. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23

2

con decorrenza dal 31 gennaio 1981

Il D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23, ha disposto (con l'art. 5) che "Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101."

Testo vigente dal 5 febbraio 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 605/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    In tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici non risultano irrazionali le scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita` di servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, in considerazione dell'esigenza di differenziare sul piano economico quei dipendenti che pur provenendo da posizioni giuridiche diverse, sono stati inquadrati in una stessa categoria e della necessita` di graduare i miglioramenti economici per ragioni di compatibilita` finanziarie derivanti dal nuovo ordinamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che il personale gia` appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione, transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII categoria al compimento di cinque anni di anzianita` nella qualifica e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII). - Cfr. S. n. 301/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 34 Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art34 · fonte su Normattiva