Art. 40 — Retroattività
Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1 gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva.
Testo vigente dal 7 aprile 1979
