Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art105 · fonte su Normattiva