Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 34 — Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera

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[1]Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano. Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'articolo 111, primo comma. Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

[2]30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 2000, n. 78

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La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121".

Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 20 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art34 · fonte su Normattiva