Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 34 — Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera

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Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano. Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'articolo 111, primo comma. Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 5 aprile 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art34 · fonte su Normattiva