Art. 42 — Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto
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I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, entro il limite di diciassette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica sicurezza. I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella anzidetta qualifica. L'inquadramento fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile puo' esser disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma. Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma, non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo comma. Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalita'. Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento.
Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 5 dicembre 2000
