Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 49 — Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1987 al 5 aprile 2000. Leggi il testo vigente →

Sono dimessi dal corso:

  • 1)gli allievi che non superino il primo ciclo;
  • 2)gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
  • 3)gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
  • 4)gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorno se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
  • 5)gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.11
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402

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Il D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402, ha disposto (con l'art. 1) che "Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento".

Testo in vigore dal 5 agosto 1987 al 5 aprile 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art49 · fonte su Normattiva