Art. 57 — Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia
Articolo abrogato dal d. lgs. 5 ottobre 2000 n. 334.
Abrogato dal 5 dicembre 2000
Articolo abrogato dal d. lgs. 5 ottobre 2000 n. 334.
Abrogato dal 5 dicembre 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano n…
Art. 57 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art57 · fonte su Normattiva