Art. 50 — Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia
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Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualita' professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402
11Il D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402, ha disposto (con l'art. 1) che "Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento".
Testo in vigore dal 5 agosto 1987 al 5 aprile 2000
