Art. 57 — Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia
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Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:
- a)dichiarano di rinunciare al corso;
- b)non superano gli esami del corso;
- c)non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate;
- d)sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.
Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 11 giugno 1998
