Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 57 — Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia

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Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

  • a)dichiarano di rinunciare al corso;
  • b)non superano gli esami del corso;
  • c)non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate;
  • d)sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 11 giugno 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 195/1998

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 1998

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano n…

    Art. 57 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art57 · fonte su Normattiva