Art. 94 — Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio
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Fermo restando il disposto di cui al punto XX dell'articolo 36, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:
- 1)il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidita'; il personale suddetto puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
- 2)al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;
- 3)allo stesso personale e' assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonche' la corresponsione di una indennita' una tantum proporzionata al grado di invalidita' e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
- 4)vanno previste specifiche modalita' per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.31
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 2000 n. 78
31La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suindicata legge, e' abrogato l'articolo 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 17 aprile 2001
