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((La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia " avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto d) dell'articolo 9 della presente legge)).

Testo in vigore dal 5 luglio 1977 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art10 · fonte su Normattiva