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L'ente provvede ai suoi compiti con:

  • a)i redditi del suo patrimonio;
  • b)il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;
  • c)i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
  • d)eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
  • e)i proventi di gestione;
  • f)eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
  • g)eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 8 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 18 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art5 · fonte su Normattiva