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L'ente provvede ai suoi compiti con:
- a)i redditi del suo patrimonio;
- b)il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; 3
- c)i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- d)eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- e)i proventi di gestione;
- f)eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g)eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 8 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1984, n.414
3La L. 26 luglio 1984, n.414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, a decorrere dall'anno finanziario 1984 e' elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali".
Testo in vigore dal 18 agosto 1984 al 26 febbraio 1998
