Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente art. 32. Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
