Il trattamento di assistenza consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

  • 1)sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;
  • 2)assegni funerari;
  • 3)assegni di natalita';
  • 4)assegni per cure termali;
  • 5)sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;
  • 6)assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidita' alle iscritte che abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessita' e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo IV. Il trattamento di assistenza spetta alle iscritte con almeno tre anni interi di contributi versati all'Ente a norma del precedente art. 19, escluse le prestazioni di cui ai punti 5) e 6) del presente articolo, per richiedere le quali e' sufficiente l'iscrizione all'Ente. La misura delle prestazioni assistenziali e' stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base, alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art36 · fonte del testo