Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

  • 1)l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;
  • 2)una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attivita' svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti. I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al punto 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art40 · fonte del testo