Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto. Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente e' corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art39 · fonte del testo