Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

  • 1)l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;
  • 2)Una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attivita' svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti. I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al n. 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art41 · fonte su Normattiva