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Il controllo della gestione dell'Ente e' demandato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il collegio e' composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da presidente del collegio. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; con le stesse modalita' previste dal presente articolo e' nominato un supplente per ciascun revisore. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti, ai Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro e alle regioni. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-14;648~art10 · fonte su Normattiva