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Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, e' assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario, senza diritto a voto deliberativo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attivita' e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'Ente. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli e' riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-14;648~art11 · fonte su Normattiva