Art. 12 — Esercizio finanziario
Provvedimento abrogato dalla l. 11 ottobre 1990, n. 292.
Abrogato dal 3 novembre 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 11 ottobre 1990, n. 292.
Abrogato dal 3 novembre 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990. 54 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:
tolto: a) contributi dello Stato;
tolto: b) contributi delle regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
tolto: c) proventi patrimoniali di gestione;
tolto: d) altre entrate eventuali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N. 292
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-11-14;648~art12 · fonte del testo