Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Art. 12 — Esercizio finanziario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:
- a)contributi dello Stato;
- b)contributi delle regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
- c)proventi patrimoniali di gestione;
- d)altre entrate eventuali.
Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990
