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L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

  • a)contributi dello Stato;
  • b)contributi delle regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
  • c)proventi patrimoniali di gestione;
  • d)altre entrate eventuali.

Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-14;648~art12 · fonte del testo