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A decorrere dall'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale dell'Ente e' elevato a lire 30 miliardi. La misura del contributo statale puo' essere modificata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi e 985 milioni, per gli anni 1980 e 1981, si provvede a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-14;648~art13 · fonte su Normattiva